PORTE TAGLIA FUOCO\USCITE DI SICUREZZA



Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – Allegato VI

6.3 Vie di uscita – Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di auto chiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di auto chiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e delle uscite di sicurezza deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
D.M. 3 Novembre 2004 G.U. n. 271 del 18 novembre 2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
Art. 4 comma C2 Il datore di lavoro deve effettuare la corretta manutenzione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore.
Art. 5 I dispositivi per l’apertura non muniti di marcatura “CE” devono essere sostituiti in caso di rottura o comunque entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.